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Bibbia Diodati (1641) - p. 393
scattarlo, sopraggiunga alla tua estimatione ilquinto de'
danari d'essa, e resti il campo suo.
20Ma, se egli non riscatta il campo, e'l campo è ven-
duto ad un altro, non possa più riscattarlo.
21E quando'l comperatore n'uscirà al Iubileo, sia co-
sa sacra al Signore, come campo d'interdetto: apparten-
ga esso in propio al Sacerdote.
22E se alcuno ha consagrato al Signore un campo da
sé comperato, ilqual non sia de' campi della sua here-
dità:
23Faccia il Sacerdote ragione col comperatore della
somma della tua estimatione, secondo'l tempo che vi sarà
fino all'anno del Iubileo: e dia colui in quello stesso
giorno il prezzo da te posto: è cosa sacra al Signore.
24Nell'anno del Iubileo ritorni il campo a colui da
chi esso l'havrà comperato, a colui di cui sarà la propietà
del terreno.
25Hor sia ogni tua estimatione
a siclo di Santuario:
sia il siclo di venti oboli.
26Ma niuno consagri alcun primogenito di bestie,
dellequali s'offeriscono i primogeniti al Signore: o vitel-
lo, od agnello, o cavretto, ch'egli sia, già appartiene al
Signore.
27Ma, se è degli animali immondi, riscattilo secondo la
tua estimatione, e sopraggiungavi ilquinto d'essa: e se pur
non è riscattato, vendasi secondo'l prezzo da te posto.
28Ma niuna cosa consagrata per interdetto, che
l'huomo habbia consagrata al Signore per interdetto, di
tutto cio ch'è suo, così degli huomini, come del bestia-
me, e de' campi della sua heredità, non si potrà vendere,
né riscattare: ogni interdetto è cosa santissima, apparte-
nente al Signore.
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