
32Se'l bue cozza un servo, od una serva, paghi il pa-
dron del bue trenta sicli d'argento al padrone d'esso, e
sia lapidato il bue.
33E, se alcuno scuopre una fossa; overo, havendo ca-
vata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue, od
asino:
34Ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i
danari al padron del bue, o dell'asino: e'l morto sia suo.
35E se'l bue d'alcuno urta il bue del prossimo d'esso,
sì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i
danari per metà: partiscano etiandio il morto.
36Ma se è notorio che quel bue per addietro fosse
uso di cozzare, e'l padrone d'esso non l'ha guardato, re-
stituisca egli del tutto bue per bue: ma il morto sia suo.
Capitolo XXII
Leggi de' furti, 5 de' danni, 7 del diposito, 10 degli animali dati
in guardia, 14 in prestanza, ed a vettura: 16 del soddurre una
vergine, 18 della donna maliosa, 19 della libidine nefanda, 20
dell'idolatria 21 della violenza fatta a' poveri ed a' forestieri, 25
dell'usura, 26 de' pegni: 28 del dir male dé rettori, 29 del pagar
le primitie, 31 e del non mangiar carne lacerata dalle fiere.
1Quando alcuno havrà rubato un bue, od una peco-
ra, od una capra, e l'havrà ammazzata, o venduta:
pa-
ghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre,
per quella pecora, o capra.
2Se'l ladro colto di notte nello sconficcare, è percos-
so, e muore, non v'è homicidio.
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