
22E ricordati che tu sei stato servo nel paese d'Egit-
to: per cio io ti comando che tu faccia questo.
Capitolo XXV
Leggi della dirittura ne' giudicii, e della moderatione nel gasti-
go della battitura: 4 del far parte de' beni a que' che lavorano
intorno: 5 del suscitar progenie al fratello morto senza figliuoli:
della pena della donna che violi l'honestą nelle contese: 13
de' pesi, e delle misure giuste: 17 e del distruggere gli Amale-
chiti.
1Quando vi sarą lite fra alcuni, ed essi verranno in
giudicio, giudichingli i Giudici, e giustifichino il giusto,
e condannino il reo.
2E se'l reo ha meritato d'esser battuto, faccialo il giu-
dice gittare in terra, e battere in sua presenza, secondo'l
merito del suo misfatto, a certo numero di battiture.
3
Facciagli dare quaranta battiture, e non pił: che
talhora, se continuasse a fargli dare una gran battitura
oltr'a questo numero, il tuo fratello non fosse avvilito
nel tuo cospetto.
4
Non metter la museruola in bocca al bue, mentre
trebbia.
5
Quando alcuni fratelli dimoreranno insieme, ed
uno d'essi morrą senza figliuoli, non maritisi la moglie
del morto fuori ad uno huomo strano: il suo cognato
venga da lei, e prendalasi per moglie, e sposila per ra-
gion di cognato.
6E'l primogenito ch'ella partorirą nasca a nome del
fratello morto del marito: accioche il suo nome non sia
spento in Israel.
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