La Bibbia nel Cinquecento: edizioni interpretazioni censure
Occorrenze immagine » Bibbia Diodati (1641) - p. 597


22E ricordati che tu sei stato servo nel paese d'Egit-
to: per cio io ti comando che tu faccia questo.

Capitolo XXV


Leggi della dirittura ne' giudicii, e della moderatione nel gasti-
go della battitura: 4 del far parte de' beni a que' che lavorano
intorno: 5 del suscitar progenie al fratello morto senza figliuoli:
della pena della donna che violi l'honestą nelle contese: 13
de' pesi, e delle misure giuste: 17 e del distruggere gli Amale-
chiti.


1Quando vi sarą lite fra alcuni, ed essi verranno in
giudicio, giudichingli i Giudici, e giustifichino il giusto,
e condannino il reo.
2E se'l reo ha meritato d'esser battuto, faccialo il giu-
dice gittare in terra, e battere in sua presenza, secondo'l
merito del suo misfatto, a certo numero di battiture.
3icona concordanze Facciagli dare quaranta battiture, e non pił: che
talhora, se continuasse a fargli dare una gran battitura
oltr'a questo numero, il tuo fratello non fosse avvilito
nel tuo cospetto.
4icona concordanze Non metter la museruola in bocca al bue, mentre
trebbia.
5icona concordanze Quando alcuni fratelli dimoreranno insieme, ed
uno d'essi morrą senza figliuoli, non maritisi la moglie
del morto fuori ad uno huomo strano: il suo cognato
venga da lei, e prendalasi per moglie, e sposila per ra-
gion di cognato. icona nota
6E'l primogenito ch'ella partorirą nasca a nome del
fratello morto del marito: accioche il suo nome non sia
spento in Israel.


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